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Cavallo Atleta: chiarimenti funzioni Comitati regionali FISE

7/3/2018 20:00:00 - Salto ad Ostacoli
Validità delle fotocopie dei Passaporti dei cavalli certificate conformi ai fini federali.

Chiarimenti in merito alle funzioni dei Comitati Regionali FISE in ottemperanza della Circolare l/20l8 "Cavallo Atleta" del 19-02-2018 validità delle fotocopie dei Passaporti dei cavalli certificate conformi ai fini federali.
Con riferimento all'oggetto, i proprietari dei cavalli con passaporto MiPAAF devono necessariamente presentare (personalmente, previo appuntamento telefonico, o via posta/coriere) il passaporto del cavallo presso gli uffuci del Ministero a Roma per validare il passaggio a NON DPA.
Per agevolare l'adempimento e non creare difficoltà al proprietario, la Federazione consente ai proprietari di recarsi presso i Comitati Regionali FISE che provvederanno a effettuare una copia del passaporto che con timbro del Comitato, sigla del funzionario e data sarà considerato conforme all'originale, senza costi per l'utente.
Resta inteso che tale copia sarà valida e considerata conforme all'originale solo a esclusivo uso interno federale e pertanto, può essere utilizzata per la partecipazione agli Eventi FISE ed eventualmente esibita al personale preposto ai controlli per conto di FISE.
Il personale preposto ai controlli federali è edotto che tali copie, necessariamente, non potranno ancora riportare la condizione Non DPA.
Tali fotocopie avranno validità di 4 mesi a partire dalla data apposta dal Comitato Regionale FISE.
Analoga procedura potrà essere applicata nei casi in cui l'interessato si trovasse in difficoltà con altri Enti preposti (per es. APA, ANICA o altri).
Appare opportuno ricordare che l'invio agli Enti preposti dovrà necessariamente seguire le procedure previste da ciascuno di essi in merito all'invio della documentazione richiesta che, per esempio per il MiPAAF e l'APA è quella richiesta in calce all'apposita modulistica.
Appare opportuno ricordare che tali copie certificate conformi ai soli fini federali, non sostituiscono l'uso della copia autenticata in comune (ai sensi dell'art.l9 del DPR 44512000) o l'attestazione di conformità all'originale attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000) per gli usi consentiti di legge al di fuori di quelli strettamente sportivi.


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