Sentenza della Corte della Cassazione in merito ai cavalli da passeggiata e da allevamento
La sentenza n. 21335/2015 della Corte di Cassazione ha stabilito che i cavalli da passeggiata non rilevano ai fini del “vecchio redditometro”. Infatti i coefficienti moltiplicatori ai fini della stima redditometrica presenti nei decreti ministeriali del 1992 relativi al “vecchio” redditometro fanno riferimento a “ cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione.” Con una precedente circolare ( datata 1981) l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che per cavalli a equitazione vanno intesi quelli da concorso ippico e da maneggio, mentre per cavalli da corsa si intendono quei cavalli, purosangue o trottatori, che vengono allevati secondo rigide regole e specificatamente allenati per partecipare alle varie specialità (corse al galoppo, trotto, steeple chease), mentre NON rientrano in questa definizione i puledri per i quali ancora non è iniziato l’addestramento e quei soggetti (stalloni e fattrici) che, terminata l’attività agonistica, vengono destinati all’allevamento.
La pronuncia in oggetto nasce dall’esame del caso di un contribuente sottoposto ad accertamento redditometrico (in relazione agli anni per i quali era in vigore il “vecchio” redditometro) sulla base del possesso e mantenimento in proprio di due cavalli: nella fattispecie si trattava di due fattrici utilizzate per passeggiate. Secondo i giudici di legittimità nel precedente strumento accertativo non è il generico possesso di cavalli ad essere indice di capacità contributiva ma il solo possesso di cavalli classificabili come da equitazione o da corsa, nel senso sopra specificato. E questo anche perché solo tali tipologie di cavalli (e non anche quelli da passeggiata o usati per l’allevamento) richiedono cure ed addestramento tali da configurare una particolare capacità contributiva del soggetto che li possiede.
A decorrere dal periodo di imposta 2009 è entrato in vigore il nuovo accertamento sintetico (“nuovo redditometro” disciplinato dal novellato art. 38 D.P.R. 1973). A differenza del “vecchio” redditometro, che era basato sul concetto di “possesso” di alcuni beni individuati considerati indice di capacità contributiva, il nuovo strumento si basa sul concetto di spesa sostenuta e questo passaggio consente anche un ampliamento delle voci che possono essere prese in considerazione (voci elencate alla tabella A allegata al Decreto del 24.12.2012 e aggiornate nel DM 16 settembre 2015), poiché oltre alla categoria dei beni viene presa in considerazione anche la categoria dei servizi e le spese sostenute per il mantenimento degli uni e degli altri.
Con il DM 16 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto attuativo relativo all’accertamento per il periodo di imposta 2011. Nel testo del decreto tra gli indicatori di capacità contributiva viene indicata la voce: “spese sostenute per cavalli”: il decreto, quindi, non fa riferimento specifico a cavalli da equitazione o da corsa, come la versione precedente del redditometro ma reca la voce generica spese per cavalli. In virtù della formulazione del testo, quindi, sarebbero da considerare rilevanti anche le spese relative ai cavalli da passeggiata, detenuti ai fini dell’allevamento o i puledri, in precedenza esclusi. Per quanto attiene l’importo di spesa rilevante ai fini dell’accertamento per il calcolo sono da considerarsi prevalentemente le informazioni contenute in Anagrafe tributaria, come stabilito dall’art. 1 comma 5 del DM 16 settembre 2015. Inoltre l’importo di spesa rilevante ai fini dell’accertamento cambia a seconda del fatto che il cavallo sia mantenuto in proprio o tenuto in pensione presso una struttura attrezzata. L’importo giornaliero di spesa per il mantenimento di un cavallo è di € 5,00 per un equide mantenuto in proprio, ed € 10,00 per un soggetto mantenuto in pensione presso terzi. Annualmente quindi ai fini dell’accertamento sintetico mantenere un cavallo costerebbe, in proprio € 1.825,00, ed € 3.650,00 se l’equide fosse detenuto presso terzi. Sicuramente l’impostazione del nuovo redditometro è meno penalizzante rispetto al vecchio strumento di accertamento sintetico in cui il possesso di un cavallo (da equitazione o da corsa) incideva per importi di gran lunga superiori. Il Decreto 16 settembre 2015, poi, all’art. 1 comma 5 stabilisce che per quanto attiene l’importo di spesa rilevante ai fini dell’accertamento per il calcolo sono da considerarsi prevalentemente le informazioni contenute in Anagrafe tributaria. Di qui tuttavia la prima difficoltà: non risulta a chi scrive, che l’Anagrafe Tributaria abbia, tra le sue informazioni, dati per poter valorizzare in numero di giorni di possesso di un equide, non essendovi, ad oggi, obblighi di comunicazione in tal senso. Per tanto nel caso in cui un cavallo non sia detenuto per tutto il periodo di imposta, starà al contribuente, che dovrà dotarsi di apposita documentazione, provare il numero di giorni di possesso dell’equide ai fini della corretta applicazione delle voci di spesa.
Nico B.