Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi
Riportiamo il Decreto 02.02.2016 del Ministero della Salute:
Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi pubblicato mercoledì 27 aprile 2016 serie generale n° 96 nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA inerente alla normativa che va a sostituire la precedente sul ripristino dell'OBBLIGO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE del Test dell'ANEMIA INFETTIVA visibile sulla G.U. al link:
www.gazzettaufficiale.it - anemia infettiva 26_aprile_2016
che recita:
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in
particolare l'art. 68;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976,
recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva
90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che
disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza
dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n.
93, S.O.;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante
la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte
dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65;
Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai
Paesi terzi;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012, recante
"Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del
centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini
all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e
contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro di riferimento
all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione,
del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive
90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi
di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);
Rilevato che dal punto di vista epidemiologico continuano ad essere
segnalati casi di anemia infettiva degli equidi;
Ritenuto pertanto di adottare, su tutte le categorie degli equidi,
un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria uniforme per
tutte le tipologie di aziende detentrici di equidi senza avvalersi
dell'assegnazione di qualifiche sanitarie ininfluente ai fini della
esecuzione dei piani di risanamento e dei provvedimenti applicativi;
Considerato che l'applicazione delle misure straordinarie
introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal
2006, fino alla ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua
efficacia il 19 settembre 2012, ha consentito di acquisire maggiori
conoscenze sull'epidemiologia e sulla diffusione dell'infezione
nonche' in materia di diagnostica di laboratorio;
Visto il parere espresso con nota prot. n. 4648/15 del 15 maggio
2015 dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e
Toscana, secondo cui l'abrogazione del decreto ministeriale 4
dicembre 1976 e le misure previste dal presente decreto
«consentiranno di modulare in maniera flessibile i criteri di
sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio e, allo stesso
tempo, di eliminare i controlli sierologici annuali limitati alle
tipologie di allevamento "equidi sportivi" che comportano un inutile
onere in termini di impiego di risorse e costi»;
Ritenuto di procedere all'adozione del presente decreto, che
sostituisce integralmente il citato decreto del Ministro della
sanita' 4 dicembre 1976, al fine di armonizzare e rendere piu'
efficaci le misure sanitarie per la lotta alla malattia;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 20 gennaio 2016;
Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e criteri
1. E' reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano
per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi
secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento,
assicurano l'applicazione del presente piano e ne verificano
l'attuazione.
3. E' fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai
controlli effettuati conformemente al presente decreto.
4. Nell'ambito delle attivita' previste dal presente piano, i
proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi
veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art. 2,
comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro
contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato
brado.
In allegato il .pdf
Nico Belloni