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Anemia Infettiva: NUOVA ORDINANZA

28/4/2016 18:10:00 - Salto ad Ostacoli
Salto ad Ostacoli
Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi

Riportiamo il Decreto 02.02.2016 del Ministero della Salute: Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi pubblicato mercoledì 27 aprile 2016 serie generale n° 96 nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA inerente alla normativa che va a sostituire la precedente sul ripristino dell'OBBLIGO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE del Test dell'ANEMIA INFETTIVA visibile sulla G.U. al link: 
www.gazzettaufficiale.it - anemia infettiva 26_aprile_2016


che recita:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in

particolare l'art. 68;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976,

recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini", pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,

n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva

90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che

disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza

dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva

92/36/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n.

93, S.O.;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante

la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per

l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione

e alla registrazione degli animali", pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per

l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte

dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65;

Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,

relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i

movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai

Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012, recante

"Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del

centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini

all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e

contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro di riferimento

all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione,

del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive

90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi

di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

Rilevato che dal punto di vista epidemiologico continuano ad essere

segnalati casi di anemia infettiva degli equidi;

Ritenuto pertanto di adottare, su tutte le categorie degli equidi,

un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria uniforme per

tutte le tipologie di aziende detentrici di equidi senza avvalersi

dell'assegnazione di qualifiche sanitarie ininfluente ai fini della

esecuzione dei piani di risanamento e dei provvedimenti applicativi;

Considerato che l'applicazione delle misure straordinarie

introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal

2006, fino alla ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua

efficacia il 19 settembre 2012, ha consentito di acquisire maggiori

conoscenze sull'epidemiologia e sulla diffusione dell'infezione

nonche' in materia di diagnostica di laboratorio;

Visto il parere espresso con nota prot. n. 4648/15 del 15 maggio

2015 dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina

presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e

Toscana, secondo cui l'abrogazione del decreto ministeriale 4

dicembre 1976 e le misure previste dal presente decreto

«consentiranno di modulare in maniera flessibile i criteri di

sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio e, allo stesso

tempo, di eliminare i controlli sierologici annuali limitati alle

tipologie di allevamento "equidi sportivi" che comportano un inutile

onere in termini di impiego di risorse e costi»;

Ritenuto di procedere all'adozione del presente decreto, che

sostituisce integralmente il citato decreto del Ministro della

sanita' 4 dicembre 1976, al fine di armonizzare e rendere piu'

efficaci le misure sanitarie per la lotta alla malattia;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

espresso nella seduta del 20 gennaio 2016;

Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e criteri

1. E' reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano

per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi

secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento,

assicurano l'applicazione del presente piano e ne verificano

l'attuazione.

3. E' fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai

controlli effettuati conformemente al presente decreto.

4. Nell'ambito delle attivita' previste dal presente piano, i

proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi

veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art. 2,

comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro

contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato

brado.


In allegato il .pdf



Nico Belloni
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