Attività societarie
Normative equidi

Con la presente si ricorda a tutti i possessori di equidi che il prelievo per l'anemia infettiva è obbligatorio con cadenza annuale e deve essere richiesto al servizio Veterinario della Asl territorialmente competente.
Recentemente, a causa di un allarme sanitario nella nostra regione, i controlli si sono attivati e le sanzioni sono particolarmente severe, pertanto è consigliabile provvedere per tempo a controllare che a tutti i cavalli siano in regola per il coggins test. Vi ricordo che per i possessori di più di un cavallo sono stati concordati con la regione e con la ASL prezzi diversi più convenienti.

Si coglie l'occasione per ricordare che con il DM 05/05/2006 e con la nota Ministeriale del 21/12/2007 è reso obbligatorio per i possessori di equidi la compilazione del registro di carico e scarico. Il registro deve essere conforme al modello riportato nell'allegato 1 del Manuale Operativo, tale modello può essere usato per riprodurre, sia a mezzo fotocopia sia informatico, il suddetto registro le cui pagine dovranno sempre essere numerate e rilegate in modo che non possano essere separate senza che ne sia compromessa l'integrità del registro.
Il registro deve avere un frontespizio in cui vanno riportati:
Codice aziendale
Nome del titolare dell'azienda
Nome del proprietario degli animali
Nome del detentore degli animali
Indirizzo dell’azienda.
Esistono anche modelli acquistabili presso i negozi di articoli per ufficio.
Il testo del DM cita “ nel caso di aziende con numerosi proprietari (es. scuderie, maneggi, galoppatoi, ecc.) è possibile ricorrere ad un unico registro in cui ogni pagina sarà intestata ad un diverso proprietario. Il registro deve essere tenuto e compilato dal proprietario o dal detentore se da questo delegato. Nel caso di animali non DPA (non destinati alla produzione di alimenti per uso umano) è possibile ottemperare all'obbligo dello scarico delle movimentazioni cui non consegue passaggio di proprietà, purché si conservi nel registro la copia del modello 4.
Si ricorda ai proprietari di provvedere alla compilazione del capitolo IX qualora non fosse già stato fatto, altrimenti gli equidi ricadono nella categoria dei “capi DPA” e quindi soggetti a normative diverse.

In ultimo, per quanto previsto nel DLvo 193/06 art. 80 e 82, nessun obbligo di tenuta dei registri e di registrazione dei trattamenti vige per equidi non DPA ad eccezione della conservazione delle ricette adeguatamente compilate sino all'esaurimento del medicinale prescritto o allo smaltimento delle rimanenze.

 


TORNA ALL'ARCHIVIO